Accordo di adesione al progetto sperimentale “BrokerArt.it”
Con autorizzazione alla gestione della documentazione inviata, elaborazione, digitalizzazione e sperimentazione tecnologica delle opere, anche con la IA.
Tra
INDUSTRIA CIBERNETICA STATISTICA – SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA, in forma abbreviata INCISTA S.r.l.s., con sede in Cava de' Tirreni (SA), Piazza Vittorio Emanuele III n. 3, C.F. e P.IVA 06083150653, PEC incista@pec.it, quale soggetto che sviluppa e gestisce la piattaforma sperimentale BrokerArt.it, di seguito denominata anche “BrokerArt” o “Gestore”;
e
il soggetto registrato alla piattaforma BrokerArt in qualità di Artista, identificato mediante i dati forniti in fase di registrazione e associati al relativo account, di seguito denominato “Artista”.
BrokerArt e l'Artista sono di seguito congiuntamente indicati anche come le “Parti”.
Premesse
Premesse
A. BrokerArt il progetto sperimentale digitale, sviluppato e gestito da Industria Cibernetica Statistica S.r.l.s. avente, nella fase attuale, finalità di studio, ricerca, raccolta, organizzazione ed elaborazione elettronica di dati relativi agli artisti, alla loro attività e alle opere artistiche.
B. BrokerArt utilizza strumenti informatici per organizzare informazioni, immagini e documentazione e può effettuare elaborazioni statistiche, analisi mediante sistemi di intelligenza artificiale, rappresentazioni digitali e sperimentazioni mediante tecnologie informatiche e blockchain.
C. Il progetto è finalizzato alla conoscenza e rappresentazione strutturata del percorso dell'Artista e delle sue opere, alla sperimentazione di strumenti per la loro valorizzazione digitale e allo studio di possibili forme di Digital Edition.
D. L'Artista intende aderire volontariamente al progetto e mettere a disposizione di BrokerArt i dati, le immagini e la documentazione necessari alle attività previste dal presente Accordo.
E. L'eventuale futura commercializzazione di opere originali, Digital Edition, NFT o altri prodotti o diritti digitali non consegue automaticamente alla sottoscrizione del presente Accordo e sarà disciplinata, ove attivata, da specifiche condizioni e autorizzazioni.
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Art. 1 — Definizioni
Art. 1 — Definizioni
Ai fini del presente Accordo si intende per:
BrokerArt: la piattaforma sperimentale, il progetto, i sistemi informatici e i servizi accessibili attraverso BrokerArt.it e gestiti da Industria Cibernetica Statistica S.r.l.s.
Artista: la persona fisica o, ove ammesso dalla piattaforma, il soggetto titolare dell'account Artista che aderisce al progetto.
Profilo Artista: l'insieme strutturato delle informazioni relative all'identità artistica, immagini, biografia, curriculum, formazione, attività, ricerca, poetica, mostre, premi, pubblicazioni, recensioni e agli ulteriori elementi inseriti nella piattaforma.
Opera: qualsiasi creazione artistica dell'Artista documentabile mediante dati, immagini o altri contenuti digitali e caricata o registrata in BrokerArt.
Materiali: fotografie, immagini, video, testi, curriculum, certificati, cataloghi, recensioni, documenti, file e ogni altro contenuto fornito dall'Artista.
Master digitale: la rappresentazione digitale dell'Opera ottenuta dalle immagini o dagli altri materiali acquisiti e, quando necessario, tecnicamente elaborati da BrokerArt.
Elaborazioni: gli output prodotti mediante organizzazione dei dati, statistiche, algoritmi, sistemi di intelligenza artificiale o altre tecnologie utilizzate da BrokerArt.
BrokerArt Score: l'indicatore elaborato secondo i criteri e i dati utilizzati dalla piattaforma, avente natura informativa e orientativa.
Digital Edition: l'eventuale edizione digitale, limitata e identificabile, derivata dalla rappresentazione digitale di una determinata Opera.
Blockchain: la tecnologia di registro distribuito eventualmente utilizzata per registrare hash, riferimenti, identificativi, transazioni o altri elementi relativi all'Opera o a una Digital Edition.
Art. 2 — Oggetto dell'Accordo
Art. 2 — Oggetto dell'Accordo
Con il presente Accordo l'Artista aderisce al progetto BrokerArt e autorizza il Gestore, nei limiti e secondo le condizioni qui previste, a:
- acquisire e organizzare i dati relativi all'Artista;
- acquisire, archiviare e organizzare i dati e i Materiali relativi alle Opere;
- rappresentare anche on line, il profilo professionale e artistico dell'Artista;
- effettuare elaborazioni statistiche, informatiche e mediante intelligenza artificiale;
- elaborare immagini delle Opere per finalità tecniche, documentali e di rappresentazione digitale;
- sperimentare sistemi di identificazione, certificazione e registrazione digitale, anche mediante blockchain;
- studiare la possibile realizzazione di Digital Edition delle singole Opere;
- pubblicare i contenuti espressamente destinati alla parte pubblica della piattaforma secondo le funzionalità e le impostazioni previste da BrokerArt.
Il presente Accordo non comporta automaticamente il conferimento a BrokerArt di un mandato a vendere l'Opera originale o una Digital Edition.
Art. 3 — Profilo dell'Artista
Art. 3 — Profilo dell'Artista
L'Artista può inserire nel proprio profilo le informazioni utili alla rappresentazione del proprio percorso artistico e professionale.
L'Artista si impegna a fornire informazioni veritiere e, per quanto possibile tenerle aggiornate.
BrokerArt può organizzare tali informazioni in forma strutturata, collegarle alle Opere e alla documentazione fornita e utilizzarle nelle elaborazioni previste dalla piattaforma.
L'inserimento di un'informazione da parte dell'Artista non equivale alla sua verifica o certificazione da parte di BrokerArt, salvo che essa venga espressamente qualificata dalla piattaforma come verificata.
Art. 4 — Caricamento e documentazione delle Opere
Art. 4 — Caricamento e documentazione delle Opere
L'Artista può inserire in BrokerArt le proprie Opere fornendo, secondo le funzionalità disponibili, titolo, anno, tecnica, materiali, dimensioni, descrizione, immagini, informazioni sull'autenticità e provenienza e ogni ulteriore elemento pertinente.
Le Opere caricate costituiscono parte della documentazione del percorso dell'Artista.
Il semplice caricamento di un'Opera non determina la creazione di un NFT, di una Digital Edition né la messa in vendita dell'Opera.
Art. 5 — Dichiarazioni dell'Artista sulle Opere
Art. 5 — Dichiarazioni dell'Artista sulle Opere
Per ogni Opera inserita, l'Artista dichiara, sotto la propria responsabilità:
- di esserne l'autore oppure di possedere i diritti e le autorizzazioni necessari per compiere le attività richieste a BrokerArt;
- che le informazioni fornite sono, per quanto a sua conoscenza, veritiere;
- che i Materiali forniti possono essere legittimamente utilizzati secondo il presente Accordo;
- che l'utilizzazione autorizzata a BrokerArt non viola consapevolmente diritti d'autore, diritti di immagine, marchi, diritti di terzi o altri diritti protetti;
- di segnalare eventuali diritti o limitazioni esistenti sull'Opera o sui Materiali.
Qualora la fotografia dell'Opera sia stata realizzata da un fotografo o altro soggetto titolare di autonomi diritti, l'Artista dichiara di disporre delle autorizzazioni necessarie oppure ne informa BrokerArt.
Art. 6 — Proprietà dell'Opera originale
Art. 6 — Proprietà dell'Opera originale
L'adesione a BrokerArt non trasferisce a BrokerArt la proprietà materiale dell'Opera originale.
L'Opera originale rimane di proprietà dell'Artista o dell'eventuale diverso proprietario indicato e legittimato, salvo separato atto di trasferimento.
Il caricamento dell'Opera, la sua digitalizzazione, l'elaborazione mediante IA, l'eventuale registrazione di dati in blockchain e lo studio di una Digital Edition non costituiscono, di per sé, trasferimento della proprietà materiale dell'Opera.
Art. 7 — Diritti d'autore e autorizzazione all'utilizzo
Art. 7 — Diritti d'autore e autorizzazione all'utilizzo
L'Artista conserva i diritti d'autore sull'Opera nei limiti previsti dalla legge e dal presente Accordo.
Per consentire l'esecuzione del progetto BrokerArt, l'Artista concede al Gestore, per la durata del rapporto, una licenza non esclusiva sui Materiali e sulle riproduzioni digitali delle Opere, limitatamente alle attività necessarie a:
- acquisizione e archiviazione;
- catalogazione;
- ridimensionamento, ottimizzazione e adattamento tecnico delle immagini;
- rappresentazione nella piattaforma;
- pubblicazione delle Opere autorizzate alla visibilità pubblica;
- analisi informatica, statistica e mediante IA;
- produzione degli output BrokerArt;
- studio e sperimentazione della digitalizzazione;
- realizzazione di anteprime e prototipi;
- sperimentazione di tecnologie blockchain;
- attività tecniche necessarie al funzionamento, sicurezza, backup e documentazione del servizio.
La licenza non comporta il trasferimento generale a BrokerArt dei diritti patrimoniali d'autore sull'Opera.
Art. 8 — Utilizzo delle immagini per la promozione di BrokerArt e dell'Artista
Art. 8 — Utilizzo delle immagini per la promozione di BrokerArt e dell'Artista
Per le Opere rese pubbliche dall'Artista, BrokerArt è autorizzata a utilizzare immagini e informazioni dell'Opera anche per presentare e promuovere l'Artista, l'Opera e il progetto BrokerArt, attraverso il sito BrokerArt.it e i canali digitali ufficiali del progetto.
L'utilizzo dovrà mantenere, ove tecnicamente possibile e pertinente, il collegamento con l'Artista e con l'Opera.
BrokerArt non acquisisce per effetto della presente clausola il diritto di concedere a terzi autonomi sfruttamenti commerciali dell'immagine dell'Opera estranei al progetto.
Art. 9 — Elaborazioni e BrokerArt Score
Art. 9 — Elaborazioni e BrokerArt Score
I dati dell'Artista e delle Opere possono concorrere alle elaborazioni previste dalla piattaforma e alla determinazione del BrokerArt Score.
Il BrokerArt Score costituisce un indicatore elaborato secondo metodologie proprie della piattaforma.
Esso non costituisce:
- perizia;
- expertise;
- certificazione di autenticità;
- quotazione ufficiale;
- valutazione finanziaria;
- garanzia del prezzo di vendita;
- promessa di apprezzamento economico dell'Artista o dell'Opera.
L'Artista riconosce che lo Score può variare nel tempo in conseguenza dell'aggiornamento dei dati, delle metodologie e delle informazioni disponibili.
Art. 10 — Intelligenza artificiale
Art. 10 — Intelligenza artificiale
BrokerArt può utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per analizzare e interpretare dati, documentazione e immagini presenti nella piattaforma.
Le elaborazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo, la rappresentazione del percorso artistico, ricorrenze e caratteristiche della produzione, documentazione disponibile, coerenza delle informazioni, possibili elementi distintivi e indicazioni orientative.
Gli output prodotti dall'intelligenza artificiale hanno natura informativa e sperimentale.
Non costituiscono giudizi definitivi sulla qualità artistica, autenticità, notorietà o valore economico dell'Opera e non sostituiscono valutazioni professionali, critiche, tecniche o peritali.
Art. 11 — Digitalizzazione delle Opere
Art. 11 — Digitalizzazione delle Opere
L'Artista autorizza BrokerArt a elaborare tecnicamente le immagini delle Opere per ottenere rappresentazioni digitali idonee alle finalità della piattaforma.
Elaborazione tecnica delle immagini mediante IA
L'Artista prende atto e autorizza BrokerArt, per esigenze tecniche, editoriali, espositive, di catalogazione e di pubblicazione digitale, a sottoporre le immagini delle opere conferite alla piattaforma a processi di elaborazione anche mediante sistemi di intelligenza artificiale.
Tali elaborazioni possono comprendere, a titolo esemplificativo, ottimizzazione della qualità e della risoluzione, correzione cromatica e luminosa, riduzione di imperfezioni derivanti dalla scansione o dalla ripresa fotografica, adattamento dell'inquadratura, ritaglio, ridimensionamento, modifica del rapporto tra i lati, estensione o ricostruzione delle sole aree marginali necessarie all'adattamento ai diversi formati di pubblicazione.
L'elaborazione non deve modificare il soggetto, gli elementi figurativi essenziali, il significato o il contenuto artistico dell'opera originale. L'immagine elaborata costituisce una rappresentazione digitale dell'opera destinata alle finalità di BrokerArt e non sostituisce né modifica l'opera originale.
BrokerArt conserva, ove tecnicamente previsto, l'immagine originariamente conferita dall'Artista e mantiene distinta tale immagine dalle eventuali versioni successivamente ottimizzate o elaborate mediante IA.
Le versioni elaborate mediante IA devono essere tecnicamente distinguibili dall'originale caricato e non devono sovrascrivere il file originariamente conferito dall'Artista. Tale distinzione potrà essere utilizzata anche ai fini dello studio e della futura realizzazione di una Digital Edition.
Le elaborazioni tecniche non devono essere presentate come nuove opere originali dell'Artista.
Eventuali interventi creativi o trasformazioni sostanziali dell'Opera, diversi dagli adattamenti tecnici ed editoriali sopra descritti, richiederanno una specifica autorizzazione quando eccedano le normali esigenze tecniche del servizio.
Art. 12 — Sperimentazione blockchain
Art. 12 — Sperimentazione blockchain
BrokerArt può sperimentare l'utilizzo di tecnologie blockchain per la registrazione di elementi identificativi relativi all'Artista, all'Opera o alla relativa rappresentazione digitale.
La registrazione potrà riguardare, secondo l'architettura tecnica adottata, hash, identificativi, riferimenti temporali, metadati o altre informazioni necessarie alla sperimentazione.
L'inserimento di un dato in blockchain non costituisce di per sé certificazione giuridica dell'autenticità dell'Opera né trasferimento della proprietà dell'originale.
Prima dell'utilizzo di blockchain pubbliche, BrokerArt dovrà evitare, per quanto tecnicamente possibile, la registrazione diretta on-chain di dati personali non necessari o di contenuti che debbano poter essere cancellati.
Art. 13 — Digital Edition
Art. 13 — Digital Edition
BrokerArt può studiare, insieme all'Artista, la possibilità di associare a una determinata Opera una Digital Edition limitata.
La Digital Edition è concettualmente distinta dall'Opera originale.
La sua eventuale creazione non determina il frazionamento della proprietà dell'Opera originale e non attribuisce automaticamente al possessore di un futuro NFT quote o diritti reali sull'originale.
Nella fase disciplinata dal presente Accordo, l'indicazione di una possibile Digital Edition costituisce studio e progettazione e non offerta al pubblico né impegno alla vendita.
Art. 14 — Autorizzazione specifica della singola Opera
Art. 14 — Autorizzazione specifica della singola Opera
L'adesione generale al progetto BrokerArt non autorizza automaticamente la creazione di NFT per tutte le Opere caricate dall'Artista.
La piattaforma deve consentire di associare alla singola Opera gli stati e le autorizzazioni pertinenti.
L'eventuale futura creazione effettiva di una Digital Edition o di NFT richiederà una manifestazione di volontà specifica dell'Artista riferita alla singola Opera, registrata dalla piattaforma.
L'autorizzazione dovrà identificare almeno l'Opera e la versione delle condizioni applicabili.
Art. 15 — Stampe e riproduzioni fisiche
Art. 15 — Stampe e riproduzioni fisiche
Il presente Accordo consente la realizzazione di prove o campioni tecnici quando strettamente necessari alla sperimentazione del progetto e preventivamente indicati all'Artista.
La futura produzione di stampe certificate associate a Digital Edition o NFT sarà disciplinata dalle specifiche condizioni del relativo servizio.
Tali stampe dovranno essere chiaramente distinguibili dall'Opera originale e non potranno essere presentate come ulteriori originali dell'Opera.
Art. 16 — Pubblicazione delle informazioni
Art. 16 — Pubblicazione delle informazioni
BrokerArt può rendere pubbliche le informazioni e le immagini destinate dall'Artista al profilo pubblico secondo le funzionalità della piattaforma.
Documenti sorgente, dati riservati, informazioni amministrative e materiali non destinati alla pubblicazione non diventano pubblici per il solo fatto di essere caricati nel sistema.
BrokerArt può sospendere la pubblicazione di contenuti quando siano necessari controlli, integrazioni o verifiche oppure quando emergano ragionevoli contestazioni relative ai diritti sui contenuti.
Art. 17 — Nessun trasferimento automatico dei diritti patrimoniali
Art. 17 — Nessun trasferimento automatico dei diritti patrimoniali
Il presente Accordo non costituisce una cessione generale a BrokerArt dei diritti patrimoniali d'autore dell'Artista.
BrokerArt riceve esclusivamente le autorizzazioni e licenze necessarie all'esecuzione delle attività descritte nel presente Accordo.
La futura attribuzione a BrokerArt di ulteriori diritti necessari alla creazione, distribuzione o commercializzazione di una Digital Edition dovrà essere prevista espressamente e con riferimento alla relativa attività.
Art. 18 — Fase attuale del progetto e gratuità
Art. 18 — Fase attuale del progetto e gratuità
Salvo servizi ulteriori espressamente richiesti e preventivamente accettati, l'adesione alla fase di studio, ricerca ed elaborazione disciplinata dal presente Accordo non comporta il pagamento di corrispettivi da parte dell'Artista.
L'eventuale futura attivazione di servizi a pagamento dovrà essere preceduta dall'indicazione delle relative condizioni economiche e dalla loro accettazione.
Nessun corrispettivo può essere addebitato all'Artista sulla sola base del presente Accordo se non preventivamente indicato e accettato.
Art. 19 — Assenza di mandato automatico alla vendita
Art. 19 — Assenza di mandato automatico alla vendita
Il presente Accordo non attribuisce automaticamente a BrokerArt un mandato a vendere l'Opera originale, né un mandato a vendere NFT o Digital Edition non ancora creati.
Non attribuisce inoltre a BrokerArt, nella fase attuale, un generale potere di incassare somme per conto dell'Artista o trasferire crypto-asset per suo conto.
Tali attività, qualora vengano introdotte, saranno disciplinate separatamente dopo la definizione della relativa architettura contrattuale, fiscale, tecnologica e regolamentare.
Art. 20 — Futuri servizi commerciali
Art. 20 — Futuri servizi commerciali
BrokerArt potrà successivamente proporre all'Artista servizi relativi alla creazione e commercializzazione di Digital Edition, NFT, stampe certificate e, eventualmente, all'intermediazione relativa all'Opera originale.
L'attivazione di tali servizi richiederà la preventiva presentazione e accettazione delle relative condizioni.
La mancata adesione dell'Artista alla futura fase commerciale non determina di per sé la cessazione della partecipazione alle funzioni di studio e valorizzazione previste dal presente Accordo, salvo incompatibilità tecniche o successive modifiche del servizio debitamente comunicate.
Art. 21 — Responsabilità sui contenuti forniti
Art. 21 — Responsabilità sui contenuti forniti
L'Artista è responsabile della provenienza e legittimità dei Materiali che inserisce nella piattaforma e delle dichiarazioni rese.
Qualora un terzo contesti fondatamente la titolarità di un'Opera, di un'immagine o di altro contenuto, BrokerArt può sospenderne cautelativamente la pubblicazione o l'elaborazione per il tempo necessario alla verifica della contestazione.
L'Artista si impegna a collaborare fornendo la documentazione ragionevolmente necessaria.
Art. 22 — Natura delle elaborazioni BrokerArt
Art. 22 — Natura delle elaborazioni BrokerArt
Le elaborazioni BrokerArt dipendono dalla qualità, quantità, attendibilità e completezza dei dati disponibili.
BrokerArt non garantisce che un determinato Score, un'analisi IA, la pubblicazione di un'Opera o la futura Digital Edition producano vendite, notorietà, incremento delle quotazioni o apprezzamento del valore dell'Opera originale.
I risultati devono essere considerati nel contesto delle finalità informative e sperimentali del progetto.
Art. 23 — Trattamento dei dati personali
Art. 23 — Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali dell'Artista è disciplinato dalla separata Informativa Privacy BrokerArt, resa disponibile prima della sottoscrizione del presente Accordo.
I trattamenti necessari alla registrazione, gestione dell'account ed esecuzione del rapporto contrattuale trovano la propria base giuridica nelle basi previste dalla normativa applicabile; eventuali trattamenti che richiedano uno specifico consenso saranno presentati separatamente e in maniera distinguibile.
L'adesione al presente Accordo non deve essere utilizzata per acquisire indistintamente consensi facoltativi non necessari alla sua esecuzione.
Questa impostazione è coerente con gli artt. 6, 7 e 13 GDPR: il regolamento distingue esecuzione contrattuale e consenso e richiede trasparenza sulle finalità, basi giuridiche e altri elementi del trattamento.
Art. 24 — Durata e recesso
Art. 24 — Durata e recesso
Il presente Accordo ha durata a tempo indeterminato.
L'Artista può recedere secondo le modalità messe a disposizione dalla piattaforma o mediante comunicazione agli indirizzi indicati da BrokerArt.
Il recesso determina la cessazione delle attività future fondate sul presente Accordo, fatti salvi gli adempimenti necessari alla chiusura del rapporto, gli obblighi di legge, la conservazione delle evidenze contrattuali e le attività già legittimamente effettuate.
Gli effetti del recesso su eventuali registrazioni blockchain, per loro natura tecnicamente non cancellabili, dovranno essere gestiti secondo l'architettura adottata e la normativa applicabile.
Art. 25 — Cancellazione dell'account e contenuti pubblici
Art. 25 — Cancellazione dell'account e contenuti pubblici
La cessazione dell'account comporta la rimozione dalla pubblicazione dei contenuti dell'Artista secondo i tempi tecnici necessari, salvo quanto debba essere conservato per obblighi di legge, tutela dei diritti delle Parti o altre basi giuridiche applicabili.
La cancellazione dell'account non comporta necessariamente la cancellazione materiale di ogni evidenza tecnica, backup o registrazione legittimamente conservabile.
Il trattamento dei dati personali successivo alla cessazione resta disciplinato dall'Informativa Privacy e dalla normativa applicabile.
Art. 26 — Evidenza elettronica dell'accettazione
Art. 26 — Evidenza elettronica dell'accettazione
L'Accordo è concluso mediante il procedimento elettronico predisposto da BrokerArt.
Al momento dell'accettazione il sistema registra gli elementi necessari a documentare la manifestazione di volontà dell'Artista e, in particolare, almeno:
- identificativo dell'account;
- versione dell'Accordo;
- data e ora dell'accettazione;
- evidenza delle dichiarazioni e delle caselle selezionate;
- hash della versione del documento accettato;
- ulteriori dati tecnici necessari alla sicurezza e alla documentazione dell'operazione, nei limiti previsti dalla normativa.
BrokerArt rende disponibile all'Artista una copia del documento contrattuale riferibile alla versione accettata.
L'impostazione tecnica dovrà essere progettata affinché il documento e il processo offrano adeguate garanzie di identificabilità, integrità, immodificabilità e riconducibilità dell'accettazione. Sono elementi espressamente rilevanti nella disciplina del documento informatico richiamata dall'art. 20 CAD e dalle relative linee guida AgID.
Art. 27 — Versionamento e modifiche
Art. 27 — Versionamento e modifiche
Ogni versione del presente Accordo è identificata mediante numero o altro identificativo univoco.
BrokerArt conserva evidenza della versione accettata dall'Artista.
Le modifiche meramente tecniche o redazionali che non incidano sui diritti e obblighi delle Parti possono essere pubblicate secondo le modalità previste dal servizio.
Le modifiche sostanziali che introducano nuove obbligazioni, nuove autorizzazioni o modifiche significative ai diritti dell'Artista saranno sottoposte a nuova accettazione quando necessario.
La futura introduzione della commercializzazione di NFT/Digital Edition non potrà essere considerata una mera modifica tecnica del presente Accordo.
Art. 28 — Comunicazioni
Art. 28 — Comunicazioni
Le comunicazioni relative al rapporto possono essere effettuate mediante l'area riservata e all'indirizzo e-mail associato all'account.
Per le comunicazioni per le quali sia richiesta o ritenuta opportuna una forma particolare, le Parti potranno utilizzare PEC, firma digitale o altri strumenti previsti dalla normativa applicabile.
L'Artista è tenuto a mantenere aggiornato il proprio indirizzo e-mail.
Art. 29 — Legge applicabile
Art. 29 — Legge applicabile
Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.
Restano inderogabilmente applicabili le disposizioni poste dalla legge a tutela dell'Artista qualora questi rivesta, nel concreto rapporto, la qualità di consumatore.
Art. 30 — Foro competente
Art. 30 — Foro competente
Per le controversie relative al presente Accordo si applicano i criteri di competenza previsti dalla legge.
Qualora l'Artista rivesta la qualità di consumatore, resta ferma la competenza territoriale inderogabile prevista dalla normativa a tutela del consumatore.
Per i rapporti nei quali l'Artista agisca invece nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale e non trovi applicazione il foro inderogabile del consumatore, può essere convenuta la competenza esclusiva del Foro di Salerno, previa verifica e specifica approvazione della relativa clausola.
Art. 31 — Disposizioni finali
Art. 31 — Disposizioni finali
L'eventuale invalidità o inefficacia di una singola disposizione non determina automaticamente l'invalidità dell'intero Accordo quando il rapporto possa proseguire senza la disposizione interessata.
Il presente Accordo, insieme alle autorizzazioni specifiche successivamente rese dall'Artista e ai documenti espressamente richiamati, disciplina l'adesione dell'Artista al progetto BrokerArt nella sua fase attuale.
Le condizioni relative alla futura attività commerciale formeranno oggetto di separata disciplina.
Accettazione elettronica
Documento: Accordo di adesione al progetto sperimentale BrokerArt.it
Versione: 1.1
Gestore: Industria Cibernetica Statistica S.r.l.s. – INCISTA S.r.l.s.
La gestione operativa delle caselle di accettazione, delle eventuali approvazioni specifiche e della registrazione dell'evidenza elettronica sarà collegata al flusso di registrazione dell'Artista.